Whistleblowing

1. Premessa

Con riferimento al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n° 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, la Società Cooperativa Sociale Un’Altra Storia ha istituito la seguente procedura per l’inoltro e la gestione di dette segnalazioni:

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2. Canale per la segnalazione

I dipendenti, i volontari e tutti coloro che vengono a contatto con la cooperativa, qualora riscontrino da parte della cooperativa e/o di suoi dipendenti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato hanno la possibilità di inviare una segnalazione utilizzando l’add-on My Whistleblowing del software My Governance raggiungibile al seguente link:

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Per le modalità operative, i video tutorial messi a disposizione del gestore del sistema sono consultabili al link di seguito:

Clicca qui per i tutorial

 

3. Contenuto della segnalazione

La procedura può prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate, e rese con dovizia di particolari, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

La segnalazione – anche quella non anonima – deve essere circostanziata e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l’attività);
  • gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

4. Riservatezza

Secondo i dettami del Decreto Legislativo sarà garantita l’anonimato del segnalante e dei contenuti della segnalazione.

Il segnalante potrà seguire lo svolgimento istruttorio della segnalazione utilizzando il PIN che viene rilasciato dalla procedura al momento dell’invio della segnalazione.

La documentazione sarà conservata non oltre i termini previsti dal Decreto Legislativo (non oltre i cinque anni dalla conclusione del procedimento di indagine).

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